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21 ottobre 2008
Appello SIMM: ritirare l’emendamento che modifica l’art. 35 del T.U.!
Il Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni invita a firmare un appello
Nell’ambito della discussione in Senato del cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” (atto 733), in commissione
congiunta Giustizia ed Affari Costituzionali, è stato depositato da quattro senatori ed una senatrice della
Lega Nord un emendamento che mina radicalmente uno dei principi base della politica sanitaria nei
confronti dei cittadini stranieri nel nostro paese e cioè la garanzia di accessibilità ai servizi per la
componente irregolare e clandestina.
Sono previste due modifiche al comma 4 e comma 6, e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione).
Partiamo dal comma 5, la cui cancellazione è di estrema gravità: esso infatti attualmente prevede che
l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere, sia territoriali) da parte dello straniero non in regolacon le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui
sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. Questa disposizione normativaè presente nell’ordinamento italiano già dal 1995, attraverso l’art. 13, proposto da una vasta area dellasocietà civile, del decreto legge n. 489/95, più volte reiterato, voluto ed approvato dal centro destra
anche con i voti della Lega. La “logica” della norma non è solo quella di “aiutare/curare l’immigrato
irregolare” (per altro deontologicamente assolutamente corretta!) ma in particolare di tutelare lacollettività come prevede l’articolo 32 della Costituzione; il rischio di segnalazione e/o denunciacontestuale alla prestazione sanitaria, creerebbe una barriera insormontabile per l’accesso e
spingerebbe ad una “clandestinità sanitaria” pericolosa per l’individuo ma anche per la popolazioneladdove possano esserci malattie trasmissibili. Ormai esiste una significativa documentazione sul tema,
compresa la posizione della Federazione degli ordini dei medici italiani, di alcune Societàscientifiche e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:











l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione).
Partiamo dal comma 5, la cui cancellazione è di estrema gravità: esso infatti attualmente prevede che
l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere, sia territoriali) da parte dello straniero non in regolacon le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui
sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. Questa disposizione normativaè presente nell’ordinamento italiano già dal 1995, attraverso l’art. 13, proposto da una vasta area dellasocietà civile, del decreto legge n. 489/95, più volte reiterato, voluto ed approvato dal centro destra
anche con i voti della Lega. La “logica” della norma non è solo quella di “aiutare/curare l’immigrato
irregolare” (per altro deontologicamente assolutamente corretta!) ma in particolare di tutelare lacollettività come prevede l’articolo 32 della Costituzione; il rischio di segnalazione e/o denunciacontestuale alla prestazione sanitaria, creerebbe una barriera insormontabile per l’accesso e
spingerebbe ad una “clandestinità sanitaria” pericolosa per l’individuo ma anche per la popolazioneladdove possano esserci malattie trasmissibili. Ormai esiste una significativa documentazione sul tema,
compresa la posizione della Federazione degli ordini dei medici italiani, di alcune Societàscientifiche e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:










l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere, sia territoriali) da parte dello straniero non in regolacon le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui
sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. Questa disposizione normativaè presente nell’ordinamento italiano già dal 1995, attraverso l’art. 13, proposto da una vasta area dellasocietà civile, del decreto legge n. 489/95, più volte reiterato, voluto ed approvato dal centro destra
anche con i voti della Lega. La “logica” della norma non è solo quella di “aiutare/curare l’immigrato
irregolare” (per altro deontologicamente assolutamente corretta!) ma in particolare di tutelare lacollettività come prevede l’articolo 32 della Costituzione; il rischio di segnalazione e/o denunciacontestuale alla prestazione sanitaria, creerebbe una barriera insormontabile per l’accesso e
spingerebbe ad una “clandestinità sanitaria” pericolosa per l’individuo ma anche per la popolazioneladdove possano esserci malattie trasmissibili. Ormai esiste una significativa documentazione sul tema,
compresa la posizione della Federazione degli ordini dei medici italiani, di alcune Societàscientifiche e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:









. Questa disposizione normativaè presente nell’ordinamento italiano già dal 1995, attraverso l’art. 13, proposto da una vasta area dellasocietà civile, del decreto legge n. 489/95, più volte reiterato, voluto ed approvato dal centro destra
anche con i voti della Lega. La “logica” della norma non è solo quella di “aiutare/curare l’immigrato
irregolare” (per altro deontologicamente assolutamente corretta!) ma in particolare di tutelare lacollettività come prevede l’articolo 32 della Costituzione; il rischio di segnalazione e/o denunciacontestuale alla prestazione sanitaria, creerebbe una barriera insormontabile per l’accesso e
spingerebbe ad una “clandestinità sanitaria” pericolosa per l’individuo ma anche per la popolazioneladdove possano esserci malattie trasmissibili. Ormai esiste una significativa documentazione sul tema,
compresa la posizione della Federazione degli ordini dei medici italiani, di alcune Societàscientifiche e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:








1995, attraverso l’art. 13, proposto da una vasta area dellasocietà civile, del decreto legge n. 489/95, più volte reiterato, voluto ed approvato dal centro destra
anche con i voti della Lega. La “logica” della norma non è solo quella di “aiutare/curare l’immigrato
irregolare” (per altro deontologicamente assolutamente corretta!) ma in particolare di tutelare lacollettività come prevede l’articolo 32 della Costituzione; il rischio di segnalazione e/o denunciacontestuale alla prestazione sanitaria, creerebbe una barriera insormontabile per l’accesso e
spingerebbe ad una “clandestinità sanitaria” pericolosa per l’individuo ma anche per la popolazioneladdove possano esserci malattie trasmissibili. Ormai esiste una significativa documentazione sul tema,
compresa la posizione della Federazione degli ordini dei medici italiani, di alcune Societàscientifiche e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:







tutelare lacollettività come prevede l’articolo 32 della Costituzione; il rischio di segnalazione e/o denunciacontestuale alla prestazione sanitaria, creerebbe una barriera insormontabile per l’accesso e
spingerebbe ad una “clandestinità sanitaria” pericolosa per l’individuo ma anche per la popolazioneladdove possano esserci malattie trasmissibili. Ormai esiste una significativa documentazione sul tema,
compresa la posizione della Federazione degli ordini dei medici italiani, di alcune Societàscientifiche e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:






come prevede l’articolo 32 della Costituzione; il rischio di segnalazione e/o denunciacontestuale alla prestazione sanitaria, creerebbe una barriera insormontabile per l’accesso e
spingerebbe ad una “clandestinità sanitaria” pericolosa per l’individuo ma anche per la popolazioneladdove possano esserci malattie trasmissibili. Ormai esiste una significativa documentazione sul tema,
compresa la posizione della Federazione degli ordini dei medici italiani, di alcune Societàscientifiche e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:





“clandestinità sanitaria” pericolosa per l’individuo ma anche per la popolazioneladdove possano esserci malattie trasmissibili. Ormai esiste una significativa documentazione sul tema,
compresa la posizione della Federazione degli ordini dei medici italiani, di alcune Societàscientifiche e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:




Federazione degli ordini dei medici italiani, di alcune Societàscientifiche e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:



e dei Ministri della sanità europei ... che sottolineano l’indispensabilità di questaimpostazione per garantire concretamente la salute per tutti (è assolutamente intuitivo come le
malattie non facciano distinzione di etnia, status giuridico o colore della pelle). L’effetto della
cancellazione di questo comma vanificherebbe il lavoro fatto negli ultimi 13 anni che ha prodotto
importanti successi nell’ambito sanitario tra gli immigrati testimoniato ad esempio dalla riduzione dei
tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli
negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale ...). E tutto
questo con evidente effetto sul contenimento dei costi in quanto l’utilizzo tempestivo e appropriato dei
servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma
anche più “efficiente” in termini di economia sanitaria.
La modifica al comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:


comma 4 (vedi allegato) introduce invece un rischio di discrezionalità cheamplificherebbe la difficoltà di accesso facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione
(in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile
strumento di esclusione, forse compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni.
Il comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:

comma 6 (vedi allegato), sembra invece soltanto un aggiustamento rispetto al mutato quadro dellecompetenze sanitarie a seguito del processo di devoluzione.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perchè:
inutile e dannoso il provvedimento perchè: spingerà all’incistamento sociale, rendendo invisibile una popolazione che sfuggirà ad ogni forma ditutela sanitaria e di contatto sociale legittimo;

spingerà all’incistamento sociale, rendendo invisibile una popolazione che sfuggirà ad ogni forma ditutela sanitaria e di contatto sociale legittimo;
 potrà produrre percorsi sanitari ed organizzazioni sanitarie parallele al di fuori dei sistemi dicontrollo e di verifica della sanità pubblica (rischio di aborti clandestini, gravidanze non tutelate,
minori non assistiti, ...);

potrà produrre percorsi sanitari ed organizzazioni sanitarie parallele al di fuori dei sistemi dicontrollo e di verifica della sanità pubblica (rischio di aborti clandestini, gravidanze non tutelate,
minori non assistiti, ...);
 creerà condizioni di salute particolarmente gravi poiché gli stranieri non accederanno ai servizi senon in situazioni di urgenza indifferibile;

creerà condizioni di salute particolarmente gravi poiché gli stranieri non accederanno ai servizi senon in situazioni di urgenza indifferibile;
 avrà ripercussione sulla salute collettiva con il rischio di diffusione di eventuali focolai di malattietrasmissibili a causa dei ritardi negli interventi e la probabile irreperibilità dei destinatari di
interventi di prevenzione;

avrà ripercussione sulla salute collettiva con il rischio di diffusione di eventuali focolai di malattietrasmissibili a causa dei ritardi negli interventi e la probabile irreperibilità dei destinatari di
interventi di prevenzione;
 produrrà un significativo aumento dei costi in quanto comunque le prestazioni di pronto soccorsodovranno essere garantite e le condizioni di arrivo saranno significativamente più gravi e
necessiteranno di interventi più complessi e prolungati;

produrrà un significativo aumento dei costi in quanto comunque le prestazioni di pronto soccorsodovranno essere garantite e le condizioni di arrivo saranno significativamente più gravi e
necessiteranno di interventi più complessi e prolungati;
 spingerà molti operatori ad una “obiezione di coscienza” per il primato di scelte etiche edeontologiche.
Riteniamo estremamente pericoloso il provvedimento poichè soprattutto in un momento ditrasformazione sociale e di sofferenza economica, questo atto va ad intaccare il cosiddetto “capitalesociale”1 della società (contrasto tra italiani e stranieri, diritti negati e nascosti, radicale differenzanella vision dell’approccio professionale) che una significativa letteratura scientifica definisce condizioneper una deriva nel conflitto sociale (le cui prime avvisaglie stiamo già vivendo negli ultimi tempi).





spingerà molti operatori ad una “obiezione di coscienza” per il primato di scelte etiche edeontologiche.
Riteniamo estremamente pericoloso il provvedimento poichè soprattutto in un momento ditrasformazione sociale e di sofferenza economica, questo atto va ad intaccare il cosiddetto “capitalesociale”1 della società (contrasto tra italiani e stranieri, diritti negati e nascosti, radicale differenzanella vision dell’approccio professionale) che una significativa letteratura scientifica definisce condizioneper una deriva nel conflitto sociale (le cui prime avvisaglie stiamo già vivendo negli ultimi tempi).




pericoloso il provvedimento poichè soprattutto in un momento ditrasformazione sociale e di sofferenza economica, questo atto va ad intaccare il cosiddetto “capitalesociale”1 della società (contrasto tra italiani e stranieri, diritti negati e nascosti, radicale differenzanella vision dell’approccio professionale) che una significativa letteratura scientifica definisce condizioneper una deriva nel conflitto sociale (le cui prime avvisaglie stiamo già vivendo negli ultimi tempi).



capitalesociale”1 della società (contrasto tra italiani e stranieri, diritti negati e nascosti, radicale differenzanella vision dell’approccio professionale) che una significativa letteratura scientifica definisce condizioneper una deriva nel conflitto sociale (le cui prime avvisaglie stiamo già vivendo negli ultimi tempi).


”1 della società (contrasto tra italiani e stranieri, diritti negati e nascosti, radicale differenzanella vision dell’approccio professionale) che una significativa letteratura scientifica definisce condizioneper una deriva nel conflitto sociale (le cui prime avvisaglie stiamo già vivendo negli ultimi tempi).

vision dell’approccio professionale) che una significativa letteratura scientifica definisce condizioneper una deriva nel conflitto sociale (le cui prime avvisaglie stiamo già vivendo negli ultimi tempi).
conflitto sociale (le cui prime avvisaglie stiamo già vivendo negli ultimi tempi).Come medici ed operatori sanitari ci appelliamo perchè piuttosto che logiche di partito prevalga,
alla luce delle evidenze tecnico scientifiche e di consolidate politiche sanitarie, un approccio
intelligente e concreto di sanità pubblica come è già avvenuto nel 1995.
1 Per “capitale sociale” si intende la fiducia, le norme che regolano la convivenza e le relazioni interpersonali, formali e informali, essenziali per il funzionamento dell’organizzazione sociale.Visita il Sito della SIMM  http://www.simmweb.it/

Per “capitale sociale” si intende la fiducia, le norme che regolano la convivenza e le relazioni interpersonali, formali e informali, essenziali per il funzionamento dell’organizzazione sociale.Visita il Sito della SIMM  http://www.simmweb.it/