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Salute e Servizi: Articoli sulla prevenzione
SOS: Informazioni Legali sulla "Pillola del giorno dopo"
La pillola del giorno dopo

Questo piccolo articolo ha come scopo quello di analizzare, con qualche riferimento normativo, la situazione del paziente che si vede rifiutata la prescrizione (ahimé ancora necessaria) della pillola del giorno dopo.
Capita… la coppia rompe il preservativo, corsa al primo ospedale/ambulatorio aperto e una richiesta, agli occhi di una qualsiasi persona normale totalmente legittima: «Mi scusi, avrei bisogno della pillola del giorno dopo».
Ma qui arrivano i problemi: sempre più spesso (recentissimo il servizio-inchiesta delle Iene: a Roma, per avere la pillola del giorno dopo, la coppia ci ha messo “appena” 36 ore, girando per due giorni nella Capitale) la risposta è negativa: «Sono obiettore, e non ci sono medici che la prescrivono».
Innanzitutto mi pare doveroso chiarire questo istituto – l’obiezione di coscienza, appunto – nel particolare settore da noi preso in considerazione. L’obiezione di coscienza è permessa dall’art. 9 dalla legge 194 del 1978:
Articolo 9. «Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 e agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all’interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni».
L’articolo continua trattando alcune eccezioni alla possibilità di non prendere parte a procedure abortive, ma questo non è di nostro interesse.
L’oggetto della legge dovrebbe già farci riflettere: la legge 194 parla di interruzione di gravidanza, di aborto… non di contraccezione! Ma la pillola del giorno dopo non è un contraccettivo?
Se chiedete a qualcuno del Movimento per la Vita, a Giuliano Ferrara o a Ruini vi diranno senza dubbio che è un farmaco abortivo; fortunatamente la medicina mondiale e la giurisprudenza italiana li smentiscono fortemente.
Esemplare è la sentenza 8465/2001 del Tar del Lazio. Chiamato a decidere proprio sulla pillola del giorno dopo, scrivono i giudici:
«Il decreto che autorizza la commercializzazione del “Norlevo” non contrasta con la legge n. 194/1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all’innesto dell’ovulo fecondato nell’utero materno. Detta evenienza resta sottratta alla regolamentazione dettata dalla legge richiamata che, come in precedenza esposto, assume a riferimento una condizione fisiologica della donna di stabile aspettativa di maternità cui soccorrono, in presenza di una volontaria e consapevole scelta interruttiva, specifici interventi di assistenza sul piano sanitario e psicologico.
Come, del resto, illustrato dalle parti resistenti, il farmaco “Norlevo” esplica effetti di prevenzione della gestazione al pari di altri usuali metodi contraccettivi, quale lo “IUD” o spirale, che parimenti mirano a inibire l’impianto dell’ovulo fecondato e in ordine ai quali non si pone questione circa la qualificazione come pratiche abortive eccedenti i limiti stabiliti dalla legge n. 194/1978».
Insomma… è un contraccettivo post-coitale, d’emergenza: la pillola del giorno dopo agisce alternativamente prevenendo l’ovulazione o, qualora l’ovulo sia già stato fecondato, modificando la cavità uterina in modo da impedire l’annidamento dell’ovulo stesso. Se invece l’ovulo si è già innestato, e quindi è iniziata una gravidanza, la PDGD non avrà alcun effetto.
È – inoltre – un farmaco contraccettivo che rientra nella Classe 1 dell’OMS; la sua prescrizione è dovuta in assenza di possibilità di diagnosi… quindi ve la devono prescrivere anche senza farvi alcun controllo ginecologico (questo a differenza della procedura di interruzione di gravidanza prescritta dalla 194).
Di conseguenza è totalmente illegittimo il ricorso all’art 9 della legge 194. Non vi è alcuna pratica abortiva e conseguentemente non può esservi alcun rifiuto motivato dal fatto di essere obiettore per le interruzioni di gravidanza.
Non di secondaria importanza è il parere dell’OMS sul tema: la gravidanza inizia NON con la fecondazione, ma con l’impianto dello zigote nell’utero materno.
Detto questo dobbiamo porci un altra domanda: Il medico può rifiutare la prescrizione di un farmaco?
Secondo il codice deontologico, ex art 19, sì:
Articolo 19. Rifiuto d’opera professionale. «Il medico, al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita».
Ma possiamo considerare il ricorso a questo articolo del tutto illegittimo nel nostro caso, lo spiega egregiamente l’associazione Luca Coscioni, nella bozza di esposto alla procura di cui parlerò in seguito; allo scopo riporto un tratto del suddetto esposto modificandone alcune parti:
«Nel “Commentario al Codice deontologico”, pubblicato su La Professione n° 2 del dicembre 1999, con riferimento al citato articolo si osserva: “Al di là delle questioni più rilevanti concernenti l’obiezione di coscienza disciplinata nella legge 194/78, va comunque rilevato come tale facoltà nel codice deontologico sia oggetto di una previsione di carattere generale che la connette a qualsiasi tipo di intervento sanitario che abbia implicazioni con convinzioni d’ordine morale e clinico del medico stesso. Tale previsione, proprio per la sua ampiezza, comporta però la necessità di un accordo con quella, pure di ordine generale, di cui all’art. 17 (rispetto dei diritti del cittadino). Da ciò il bilanciamento tra i diritti di libertà e gli autonomi convincimenti del paziente e del medico, relativamente a tutta una serie di interventi sanitari rispetto ai quali si registrano diversi orientamenti etici […]”».
[inizia la parte da me modificata]
«Ebbene, nel caso di specie il sanitario, considerata la situazione di obiettiva gravità e urgenza in cui la richiedente versa dovrebbe aderire immediatamente e senza ritardo alla richiesta della donna, e rilasciarle idonea prescrizione medica.
In definitiva il raccordo e/o il bilanciamento tra le convinzioni morali del medico e il rispetto dei diritti del cittadino dovrebbe indurre i dottori – consapevoli che più tempo passa più aumenta il rischio per la paziente di rimanere incinta – a non rimanere sordi di fronte alle richieste della richiedente, con ciò esponendola a seri rischi per la sua salute fisica e psichica».
Ne consegue che un rifiuto è illegittimo e contrario al codice dentologico medico.
Detto questo torniamo al piccolo incidente di percorso: rottura del preservativo.
Una volta arrivati al più vicino Pronto Soccorso ricordate di farvi registrare all’entrata e chiedete di essere ricevute dal ginecologo o dal medico di guardia; qualora vi dicano che non è possibile chiedete la motivazione e le generalità del medico. Qualora il medico si rifiuti di prescrivere la pillola per le ragioni illegittime espresse sopra fategli presente, in modo fermo e deciso, che quanto fa è assolutamente illegittimo e che inoltre la sua condotta potrebbe costituire illecito civile e penale.
Per quanto riguarda l’illiceità civile della sua condotta questa è sicuramente riconducibile all’art. 2043 del codice civile:
Articolo 2043. Risarcimento per fatto illecito. «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
La sua condotta contra legem provoca un danno assolutamente ingiusto alla donna e configura, per di più, una condotta sicuramente qualificabile come eventualmente dolosa.
Per quanto riguarda l’illecito penale è necessario fare una piccola parentesi in limine: nel novembre del 2005, dopo una puntata di Matrix sull’argomento, la Procura aprì un fascicolo contro ignoti con ipotesi di reato quali l’abuso di ufficio e l’omissione di soccorso.
Della stessa idea è l’on. Donatella Poretti che in una interrogazione a risposta scritta al ministro della Salute scrive:
«Il quotidiano La Stampa di oggi riporta che una propria giornalista, prima di riuscire a ottenere la pillola del giorno dopo, si è vista negare la prescrizione della ricetta per comprarla in farmacia più volte e in vari ospedali di Roma, poiché i medici si dichiaravano obiettori di coscienza. Abbiamo quindi un ennesimo reato penale commesso da medici: non esiste il diritto all’obiezione di coscienza per la prescrizione di un farmaco e il rifiuto, da parte di un persona in pubblico servizio, è un reato penale (omissione di atti d’ufficio e soccorso) in quanto commesso al fine di realizzare un proprio interesse traendone un utile».
Per finire, in svariati incontri sul tema gli avvocati hanno fatto presente come, nel comportamento dei medici “obiettori”, si possano riscontrare gli estremi dei reati di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), omissione di soccorso (art. 593 c.p.), interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p).
Analizziamo le fattispecie sopra enunciate:
  • Articolo 323. Abuso d’ufficio. «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni [omissis]».
    Sicuramente l’omissione che lo vede coinvolto procura al medico un vantaggio non patrimoniale, morale potremmo dire… sicuramente abusa del suo ufficio, dato che compie atti che gli sono vietati da disposizioni di legge.
  • Articolo 328. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione. «Il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell’ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».
    Allo scopo di chiarire meglio il significato della disposizione riporto un interessante articolo della dott.sa Monica Bock su Overlex: «Proprio in ambito sanitario più volte si è voluto privare di ogni carattere discrezionale l’attività del medico agente come pubblico ufficiale, riconoscendo una responsabilità penale in alcuni particolari casi:
    1. il medico di guardia presso il Pronto Soccorso che abbia rifiutato il ricovero (necessario) di un paziente, per mancanza di posto letto, limitandosi a consigliare il ricovero presso altra struttura senza predisporre il trasferimento mediante ambulanza presso altro ospedale;
    2. il medico di guardia medica che, chiamato per una visita urgente la cui richiesta rivesta inequivoci connotati di gravità, non abbia visitato un paziente, rifiutandosi di recarsi presso il suo domicilio;
    3. il medico che rifiuti il ricovero del paziente, ritenendolo non necessario, senza provvedere a un’adeguata visita medica;
    4. il medico del Pronto Soccorso che, avvisato della presenza di una persona da assistere nell’immediata vicinanza dell’ospedale, non sia intervenuto personalmente o non abbia inviato un mezzo di soccorso;
    5. il medico reperibile di un reparto ospedaliero che si sottragga alla chiamata deducendo, secondo un proprio personale giudizio tecnico, che non sussisterebbero i presupposti di un’invocata urgenza;
    6. il medico reperibile che, a disposizione dell’ospedale e con l’obbligo di raggiungerlo nel più breve tempo possibile, lo faccia con grave ritardo, nonostante reiterati inviti da parte di colleghi o infermieri;
    7. il primario reperibile che, essendo stato chiamato da altro medico che abbia ravvisato l’urgenza di un intervento chirurgico, rifiuti di recarsi subito in ospedale per visitare il malato;
    8. il medico che rifiuti di intervenire per la somministrazione di farmaci atti ad alleviare le atroci sofferenze di un malato.
Il medico è infatti titolare di un obbligo giuridico di impedire un evento dannoso per il paziente, ed è responsabile non soltanto se l’azione che aveva il dovere di compiere, e che ha omesso, avrebbe quasi certamente impedito la lesione, ma anche quando essa avrebbe potuto ridurre il pericolo di lesione del bene protetto. Quando un intervento tempestivo potrebbe salvare il paziente il medico ha comunque il dovere di compierlo, e il diniego di qualsiasi prestazione richiesta in materia di Pronto Soccorso comporta gravi rischi di responsabilità, anche per il fatto che una richiesta di intervento, pur se obiettivamente non urgente, può diventare giustificabile per il fatto che esprime un’urgenza soggettiva. Alcune sentenze della Cassazione penale sono interessanti per i casi trattati e le decisioni in merito».
  • Articolo 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. «Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno».
    Qui la norma è chiarissima: chi interrompe un pubblico servizio (come quello del medico che si rifiuta di fare il proprio dovere) senza che questa possibilità sia prevista dalla legge è punito con la reclusione fino a un anno di carcere.
  • Articolo 593. Omissione di soccorso. «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
    Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
    Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata».
    Abbiamo già analizzato come la situazione di chi si reca al Pronto Soccorso per chiedere con la massima urgenza la pillola del giorno dopo allo scopo di prevenire una gravidanza indesiderata sia evidentemente in pericolo: la gravidanza cambia la vita della donna, una gravidanza indesiderata e un aborto danneggia in modo chiaro e certo la donna sia dal punto di vista fisico che psichico.
Analizzata la possibile responsabilità penale del medico parlerò brevemente di cosa fare qualora costui persista nella sua decisione di non prescrivere la pillola.
  • Fatevi assolutamente rilasciare un documento che attesti il rifiuto del medico, ovviamente con le motivazioni che lo hanno condotto a questa scelta.
    Con questo documento il medico si assume tutta la responsabilità delle sue azioni. Qualora vi succeda qualcosa a causa del suo mancato intervento questo documento proverà che voi avete richiesto soccorso e che il medico si è rifiutato di prestarvelo: sarà il giudice a giudicare se il suo rifiuto era o meno legittimo. Qualora il giudice non lo ritenga tale il medico dovrà darvi un bel po’ di soldini.
    Se il medico rifiuta di adempiere a questa vostra richiesta legittima chiamate le forze dell’ordine e denunciate quanto è successo davanti a loro.
  • Dopo che finalmente avrete trovato la pillola prendetevi qualche minuto per scrivere quanto è successo a:
    • Azienda Sanitaria Locale, indicando tutti i dati (medico ospedale ecc.);
    • Ospedale;
    • Direzione Sanitaria.
  • Ora scrivete una denuncia/querela (sempre che vogliate mettere questo medico di fronte alle sue responsabilità in un giudizio penale) alla procura; trovate un esposto tipo nel sito dell’Ass. Luca Coscioni (vedere la documentazione alla fine).
Se si verrà a creare una situazione culturale nella quale chi si vede rifiutare ingiustamente la prescrizione della PDGD non se ne andrà via con la coda tra le gambe, ma terrà testa al medico minacciandolo di azioni legali e in caso di persistenza lo denuncerà alle Autorità competenti e ai suoi superiori la situazione a mio parere cambierà.
Sicuramente non cambierà lasciando che questi medici rimangano impuniti e felici dei loro abusi.
Ultimo argomento che affronterò (giuro, poi vi lascio stare… se non avete già chiuso tutto) è il rifiuto del farmacista. Anche qui uso il sito dell’Associazione Luca Coscioni che è stato di un’utilità incredibile nella stesura di questo mini articolo e che ringrazio sentitamente:
«Il comportamento del farmacista, penalmente rilevante in ragione del disposto di cui all’art. 328, comma 1, c.p. (Rifiuto d’atti d’ufficio), è contrario all’art. 38 del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1702, il quale, nel testo vigente, precisa che: “I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese di porto”».
Si evidenzia che la violazione del sopra citato art. 38 del R.D. n. 1702/1938 è punita – per il rinvio compiuto dall’art. 64 del medesimo testo normativo – dall’art. 358 del Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9.296,00.
Il predetto comportamento, inoltre, integra una chiara infrazione al Codice Deontologico dei farmacisti il quale all’art. 37, commi 5 e 6, precisa che “È sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico [omissis]” e “qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino”».
Direi che questo è piuttosto chiaro. Non possono rifiutarsi: minacciate denuncia e nel caso il farmacista continui a opporre alla vostra richiesta un netto rifiuto chiamate i Carabinieri e denunciate il tutto davanti a loro. Il link alla denuncia-tipo si trova nel capitolo «Documentazione».
Concludo con una breve osservazione: la Chiesa cattolica è sempre più aggressiva nelle sue ingerenze e nel suo voler imporre a tutti i suoi valori e principî: aborto, contraccezione, matrimoni gay, PACS (o CUS o chissà come li chiameranno), ricerca sulle staminali e chi più ne ha più ne metta.
Adoperarsi per far sì che il principio di laicità abbia un significato vero in questa nostra Repubblica teocratica è, secondo me, un dovere civico.
Questo lo si può fare sia attraverso le tante associazioni (UAAR, Luca Coscioni, etc.), sia attraverso il voto, sia attraverso piccoli gesti tesi a riaffermare questo fondamentale principio anche quando qualche medico integralista vuole sentirsi la coscienza a posto a scapito della nostra salute.
DocumentazioneSezione «Contraccezione» dal sito dell’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti.
Questo articolo è stato scritto da Riccardo Calcagno «Fonte: sito web ufficiale dell’UAAR - http://www.uaar.it» che ringraziamo.